Usura Bancaria

Molto spesso rimane pressoché difficile separare e distinguere le problematiche connesse all’usura bancaria dalle problematiche più civilistiche dell’anatocismo e della corretta applicazione delle CMS, con le quali frequentemente si intrecciano.

La Legge n. 108 del 07 marzo 1996, all’art. 1, indica:

… per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del reddito.

Nel calcolo del Tasso effettivo Globale, ai fini della valutazione di tassi usurari, devono essere considerati tutti i costi applicati dalla banca ad esclusione delle imposte.

Giova premettere che le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge dell’usura” della Banca d’Italia costituiscono un atto amministrativo a carattere vincolante per gli intermediari destinatari: non possono costituire fonte di diritto, in quanto non operano nell’ordinamento generale ma in un ambito particolare; soltanto in questo ambito le Istruzioni possono svolgere una funzione di tipo normativo.

Nell’ambito normativo della legge 108/96, volta a discriminare fattispecie di reato penale, la Banca d’Italia, come anche il Ministro dell’Economia, non ha alcun potere di intervento sugli elementi di costo che concorrono alla determinazione del tasso di interesse usurario.

La Banca d’Italia non interviene in alcun modo nella determinazione del calcolo del tasso effettivo da porre in confronto con la soglia d’usura, non avendone la funzione, né le è stato attribuito alcunché dalla legge 108/96 che, anche per la rilevazione, demanda questo compito al Ministro dell’Economia.

Nello spirito della legge 108/96, la formula del TEG assolve esclusivamente lo scopo di individuare il tasso fisiologico mediamente applicato dal sistema bancario, da impiegare, maggiorato del 50%, per fissare la soglia d’usura. A tale ambito è ristretta la funzione di rilevazione affidata dalla legge al Ministro dell’Economia, con l’ausilio della Banca d’Italia.

A partire dal terzo trimestre 2011 il limite viene stabilito “nel tasso medio, risultante dall’ultima rivelazione pubblica nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto più quattro punti percentuali” (art. 2 comma quarto Legge 108/96 modificato da D. Leg. 70/2011 convertito con modifiche nella Legge 106/2011).

Finalmente la sentenza della Cassazione, Sezione Penale II, n. 46669 del 23 novembre 2011, ha fissato i principi di diritto di significativo rilievo, in tema di accertamento dell’usura, di responsabilità del vertice aziendale e di applicazione del favor rei.

In particolare ha ribadito che tutti gli oneri (compresa la CMS) che l’utente sopporta per l’utilizzo del credito sono rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, indipendentemente dalle istruzioni della Banca d’Italia, che, prevedendo l’esclusione della CMS, si sono tradotte in un „.aggiramento della norma penale.

Dunque anche la Cms va inclusa nel computo finalizzato alla misurazione del tasso effettivo globale (TEG); senza alcun dubbio viste anche le altre recenti sentenze della Cassazione Penale (Sentenza n. 28743/10 - Sentenza n. 12028/10).

All'art. 4 della Legge n. 108 del 07 marzo 1996, si legge:
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile é sostituito dal seguente: "se sono convenuti interessi usurari, la clausola é nulla e non sono dovuti interessi".

ANALIZZAIMO TUTTI I CONTO CORRENTI E I MUTUI ANCHE DETERMINANDO IL TASSO EFFETTIVO RELAMENTE APPLICATO DALLA BANCA

DI FONDAMENTALE IMPORTANZA E’ DETERMINARE IL T.E.G. QUANDO SI E’ RICEVUTO UN DECRETO INGIUNTIVO



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