IL MILLEPROROGHE, LEGGE N. 10/2011, CONV. D.L. 225/2010

5 APRILE 2012 Aggiornamento La Consulta ha dichiarato l'illeggittimità costituzionale del Decreto Milleproroghe all'art. 2, comma 61. Potete prendere visione della sentanza cliccando qui

Dopo numerosi ricorsi in Corte Costituzionale per far rilevare i profili di incostituzionalità del provvedimento legislativo c.d. Milleproroghe, il 14 e 15 febbraio 2012 si è tenuta in Consulta l’udienza pubblica.

ATTENDIAMO FIDUCIOSI IN QUESTI GIORNI LA PRONUNCIA NELLA SPERANZA CHE NON SI METTA IN PERICOLO IL CONTENZIOSO BANCARIO IN ESSERE E NON E CHE RENDA GIUSTIZIA A TUTTI I CORRENTISTI.

Il 26 febbraio 2011, in sede di conversione del D.L. 225/10 (provvedimento mille proroghe), si è previsto all’art. 2, comma 61:

“In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”.

La formulazione del comma, inserito nelle legge n. 10/11, conv. D.L. 225/10, non è scevra di criticità. Oltre a profili di incostituzionalità, perplessità e dubbi applicativi si pongono sulla natura delle annotazioni in conto e dei diritti da esse nascenti: in particolare agli interessi e competenze registrati in conto deriva una valenza che la giurisprudenza ha reiteratamente disconosciuto.

La norma non spiega quali siano i diritti nascenti dall’annotazione in conto. Volendosi riferire ai diritti alla ripetizione dell’indebito, come ampiamente argomentato dalla Cassazione S.U. n. 24418/10, non è dall’annotazione che tali diritti nascono: il diritto alla ripetizione non può nascere che dal momento in cui è intervenuto un versamento avente natura solutoria. Se viene effettuata un’annotazione in conto, alla quale non è seguito alcun versamento, non si comprende di quale ripetizione di indebito si possa parlare.

 

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